Art. 54 — Definizione e campo di applicazione
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 18 luglio 2012
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 18 luglio 2012
2 massime che riguardano l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del d.lgs. n. 276 del 2003, che contengono la disciplina del contratto d'inserimento, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., trattandosi di regolamentazione che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile.
Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 8 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 118 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2012 al 18 luglio 2012. 358 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
tolto: a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
tolto: b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
tolto: c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto di lavoro;
tolto: d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
tolto: f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
tolto: a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
tolto: b) gruppi di imprese;
tolto: c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
tolto: d) fondazioni;
tolto: e) enti di ricerca, pubblici e privati;
tolto: f) organizzazioni e associazioni di categoria. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 28 giugno 2012, n. 92
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art54 · fonte del testo
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