Art. 11 — Monitoraggio delle acque di fognatura

La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantita' delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.

Testo vigente dal 5 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275~art11 · fonte del testo