Art. 13 — Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di comportamento
All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le SGR devono:
- a)operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrita' del mercato;
- b)organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
- c)adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
