Art. 97 — Costituzione di parte civile
La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
