Art. 16 — Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato

Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, e' consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
  • b)rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
  • c)predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
  • d)possibilita', da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti:
  • a)pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
  • b)ovini e caprini;
  • c)suidi;
  • d)bovidi. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorita' competente locale il luogo e la data della macellazione. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi ne' maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese che sono a carico degli operatori privati.

Testo vigente dal 11 marzo 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27~art16 · fonte del testo

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