Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2011 al 14 marzo 2021. 189 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per essere ammessa in quanto varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Una varieta' e' considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se e' stata costituita per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano, alle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, almeno i caratteri previsti nei:

tolto: a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o, b)

tolto: questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;267~art22 · fonte del testo