Art. 4 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorita' competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanita' la scheda tecnica cosi' come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
Testo vigente dal 18 ottobre 2006
