Art. 28 — Clausola di invarianza degli oneri

Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 23 gennaio 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261~art28 · fonte del testo