Art. 9 — Scambio di documenti
Il servizio dello scambio di documenti e' assoggettato ad autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti condizioni:
- a)il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorita' di regolamentazione;
- b)gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;
- c)il titolare del servizio puo' gestire piu' locali e puo' effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.
Testo vigente dal 5 agosto 1999
