Art. 5
Finalita' delle procedure Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
- a)la ricerca di base;
- b)la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
- 1)la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
- 2)la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
- 3)il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;
- c)per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
- d)la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
- e)la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
- f)l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
- g)le indagini medico-legali. Non possono essere autorizzate le procedure:
- a)per la produzione e il controllo di materiale bellico;
- b)per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- c)per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200));
- e)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200));
- f)nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonche' dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
