Art. 34 — Sintesi non tecniche dei progetti
Fatta salva la tutela della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX del presente decreto contiene:
- a)informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonche' sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
- b)la dimostrazione della conformita' ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.
Testo vigente dal 14 marzo 2014
