Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui all'articolo 31, comma 3. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti:

  • a)il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
  • b)le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravita' delle procedure impiegate;
  • c)gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero puo' esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».

Testo vigente dal 14 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26~art32 · fonte del testo

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