Art. 27 — Registri degli animali
Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorita' competente. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilita' degli animali, le seguenti informazioni:
- a)il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in liberta' o reinseriti;
- b)la provenienza degli animali, specificando altresi' se sono allevati per essere usati nelle procedure;
- c)la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;
- d)le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
- e)il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
- f)la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
- g)nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, e' messo a disposizione dell'autorita' competente ed e' tenuto per un minimo di cinque anni.
Testo vigente dal 14 marzo 2014
