Art. 2 — Fattispecie escluse dalla disciplina
Il presente decreto non si applica:
- a)alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
- b)alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
- c)alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
- d)alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
- e)alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
- f)alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.
Testo vigente dal 14 marzo 2014
