Il presente decreto non si applica:

  • a)alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
  • b)alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
  • c)alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
  • d)alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
  • e)alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
  • f)alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

Testo vigente dal 14 marzo 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26~art2 · fonte del testo

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