Art. 15
Classificazione della gravita' delle procedure Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come:
- a)non risveglio;
- b)lievi;
- c)moderate;
- d)gravi. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.
Testo vigente dal 14 marzo 2014
