Art. 13 — Scelta dei metodi
Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale. Qualora il ricorso all'impiego di animali e' inevitabile sono seguite, a parita' di risultati, le procedure che:
- a)richiedono il minor numero di animali;
- b)utilizzano animali con la minore capacita' di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- c)sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- d)offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;
- e)hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali piu' precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale e' inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:
- a)comportare la morte del minor numero possibile di animali;
- b)ridurre al minimo la durata e l'intensita' della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
Testo vigente dal 14 marzo 2014
