Art. 7 — Funzionamento
(( Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione e' necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' sempre palese. )) Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunita', dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
