Art. 17-quater — Vice segretario generale
Il vice segretario generale della Scuola:
- a)coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
- b)esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
- c)sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Testo vigente dal 8 agosto 2021
