Art. 17-bis — Segrettario generale
Il segretario generale della Scuola:
- a)e' responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attivita' della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
- b)provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
- c)predispone la relazione annuale sull'attivita' della Scuola;
- d)esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
- e)esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
