All'articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.". Dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualita' di Forza di polizia specializzata in materia ambientale.".

Testo vigente dal 18 settembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 412/2001

    Questione infondata
    18 dicembre 2001

    I criteri generali della disciplina degli scarichi dettata dal d.lgs. n. 258 del 2000, modificativo del d.lgs. n. 152 del 1999, assicurano indistintamente alle regioni, nell’esercizio della loro autonomia, salvo ristrette e circoscritte eccezioni predeterminate dal legislatore, un ampio campo di manovra nel definire i valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, ma, la necessità imprescindibile di assicurare sia il soddisfacimento di esigenze unitarie e di primaria importanza nazionale per la rilevanza dell’ambiente sia il conseguimento e l’adeguamento degli obiettivi doverosamente comuni e coordinati sia infine l’assolvimento degli obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato, comporta che la ricorrente Provincia autonoma di Trento, anche se dotata di normativa propria su tale materia, coinvolta da direttiva comunitaria e da disposizioni statali di recepimento della direttiva, sia sempre tenuta ad una valutazione della completa corrispondenza della propria legislazione ai predetti atti. Infine, non può ravvisarsi una manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà né un contrasto con il principio di buon andamento dell’Amministrazione, nella circostanza che il legislatore nazionale, nell’ottica di una approccio globale al problema della tutela delle acque dall’inquinamento e di una esigenza primaria di migliorare l’ambiente acquatico, abbia previsto una responsabilità correlata a specifici doveri di vigilanza, anche a carico del gestore di impianti di depurazione generale (nella Provincia autonoma di Trento in base al sistema misto esistente secondo la normativa provinciale). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all’art. 9, numeri 9 e 10, agli artt. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, alla direttiva comunitaria 91/271/CEE e all’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli artt. 3 e 97 della Costituzione. A.M.M.

    Art. 28 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 56 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 59 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole · Art. 14 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari