Art. 3 — Oneri finanziari
Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Testo vigente dal 15 settembre 2000
