Art. 5 — Norma finale e di rinvio
Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui agli articoli da 1 a 4, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.
Testo vigente dal 15 settembre 2000
