Alle attivita' connesse con le procedure di attestazione della conformita' finalizzate alla marcatura CE, a quelle relative alla autorizzazione degli organismi allo svolgimento dei compiti attinenti alle menzionate procedure, nonche' ai successivi controlli sui medesimi e alle attivita' di verifica e controllo nelle fasi di commercializzazione e di impiego dei dispositivi medici di che trattasi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti applicativi di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge n. 52 del 1996.

Testo vigente dal 11 maggio 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;256~art3 · fonte del testo

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