Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 2005 al 9 ottobre 2010. 688 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al comma 1, lettera b): al secondo periodo le parole: "accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud" sono sostituite dalle seguenti: "accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto"; alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto;";
tolto: b) al comma 1, lettera c), alla fine del secondo periodo le parole "con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia";
tolto: c) al comma 1, lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regione militare della Sardegna.";
tolto: d) al comma 1, lettera h), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.";
tolto: e) al comma 1, dopo la lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "l-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' le funzioni gia' espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito; "l-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali; "l-quater) all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: "tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali";
tolto: f) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica.";
tolto: g) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.";
tolto: h) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-28;253~art2 · fonte del testo
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