Art. 9 — Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto. La forma pensionistica di cui al presente articolo e' amministrata da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo puo' essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

19

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 173) che "La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 176, lettera b)) che "Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 173: [...] b) sono abrogati: 1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". Il regolamento di cui all'art. 1, comma 176, alinea della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e' stato emanato con Decreto 31 marzo 2020, n. 85, pubblicato in G.U. 30/07/2020, n. 190.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2005 al 1 gennaio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 173) che "La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 176, lettera b)) che "Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 173: [...] b) sono abrogati: 1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". Il regolamento di cui all'art. 1, comma 176, alinea della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e' stato emanato con Decreto 31 marzo 2020, n. 85, pubblicato in G.U. 30/07/2020, n. 190.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art9 · fonte del testo

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