Art. 5 — Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalita' stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'E.N.A.C. puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatuta dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 31 luglio 1997
