Art. 9 — Disposizioni transitorie
Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
- a)fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
- b)dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
Testo vigente dal 21 marzo 2007
