[1]1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
[2]Art. 7. 1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
[3]Allegato VIII-ter (( (art. 72-ter, comma 1, lettera d)
[4]VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
- 1)EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
- 2)CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
- 3)La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle.
- 4)Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
- 5)Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
- 6)mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 oC e 101,3 kPa.
- 7)ppm: parti per milione di aria (ml/m3))).
[6]Allegato VIII-quater (art. ((72))-ter, comma 1, lettera e)
[7]VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA Piombo e suoi composti ionici. ((1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB))) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione. 2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3; (( nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.))
[8]Allegato VIII-quinquies (art. ((72))-novies, comma 1)
[9]DIVIETI
- a)Agenti chimici
[10]N. EINECS (1)
[11]N. CAS (2)
[12]Nome dell'agente
[13]Limite di concentrazione per l'esenzione
[14]202-080-4
[15]91-59-8
[16]2-naftilammina e suoi sali
[17]0.1% in peso
[18]202-177-1
[19]92-67-1
[20]4-amminodifenile e suoi sali
[21]0,1% in peso
[22]202-199-1
[23]92-87-5
[24]Benzidina e suoi sali
[25]0,1% in peso
[26]202-204-7
[27]92-93-3
[28]4-nitrodifenile
[29]0,1% in peso
- b)Attivita' lavorative: Nessuna (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance (2) CAS Chemical Abstracts Service
[30]Allegato VIII-sexies (articolo ((72))-sexies, comma 2)
[31]UNI EN 481:1994
[32]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
[33]UNI EN 482:1998
[34]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
[35]UNI EN 689 1997
[36]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
[37]UNI EN 838 1998
[38]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
[39]UNI EN 1076:1999
[40]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
[41]UNI EN 1231 1999
[42]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
[43]UNI EN 1232: 1999
[44]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
[45]UNI EN 1540:2001
[46]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
[47]UNI EN 12919:2001
[48]Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
Testo vigente dal 9 aprile 2002
