Art. 44 — Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti. 2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione. 3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
