Art. 35 — Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione. 2. Il magistrato che presiede la Commissione puo' essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art35 · fonte del testo

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