Art. 17 — Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
