Art. 9 — Formazione dei lavoratori
L'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.". L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
Testo vigente dal 6 maggio 1996
