Art. 27 — Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo n. 626/1994

All'allegato IV al decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi: "Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; Zoccoli; Ginocchiere; Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; Ghette; Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; Giubbotti termici; Giubbotti di salvataggio; Grembiuli di protezione contro i raggi x; Cintura di sicurezza del tronco. Dispositivi dell'intero corpo Attrezzature di protezione contro le cadute; Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia cinetica' (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). Indumenti di protezione Indumenti di lavoro cosiddetti 'di sicurezza' (due pezzi e tute); Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; Indumenti di protezione contro il calore; Indumenti di protezione contro il freddo; Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; Indumenti antipolvere; Indumenti antigas; Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; Coperture di protezione.".

Testo vigente dal 6 maggio 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242~art27 · fonte del testo

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