L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attivita' comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
  • b)prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;
  • c)predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonche' assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;
  • d)definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;
  • e)definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;
  • f)demandare il coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanita', d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociele, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • g)assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
  • h)prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;
  • i)classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica diferenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalita' di impiego;
  • l)individuare l'autorita' competente in termini di biosicurezza. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico scientifico. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art40 · fonte del testo

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