Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 230, sono inseriti i seguenti: "Art. 126-bis Interventi nelle esposizioni prolungate 1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non piu' in atto o di un'attivita' lavorativa, di cui al capo III-bis, che non sia piu' in atto, le autorita' competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, delle necessita' e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:

  • a)la delimitazione dell'area interessata;
  • b)l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
  • c)l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
  • d)la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione. 2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII. Art. 126-ter Collaborazione con altri Stati 1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene altresi' conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati. Art. 126-quater Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di polizia giudiziaria 1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorita' responsabile dell'attuazione dei piani di intervento, nonche' nel corso delle attivita' di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.".

Testo vigente dal 31 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art28 · fonte del testo

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