Art. 3 — Modifica al codice di procedura penale
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e' apportata la seguente modifica: all'articolo 398, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».
Testo vigente dal 13 marzo 2014
