Art. 8 — Obblighi di formazione del personale
Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
- a)non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
- b)non provvedono affinche' tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilita' in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
- c)non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.
Testo vigente dal 24 marzo 2009
