Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:

  • a)non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
  • b)non informa la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;
  • c)non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche' al vettore aereo effettivo;
  • d)non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Testo vigente dal 24 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;24~art5 · fonte del testo

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