Art. 3 — Autorità centrale
Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
Testo vigente dal 20 marzo 2007
