Art. 1 — Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituiti dal seguente: «I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • a)professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;
  • b)magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita', o con qualifica equiparata;
  • c)avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
  • d)avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non piu' iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
  • e)impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.».

Testo vigente dal 1 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-29;236~art1 · fonte del testo

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