Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettivita' di cui all'articolo 20 del presente decreto L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Testo vigente dal 8 febbraio 2018
