Art. 13 — Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati
Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11 pongono ai soggetti autorizzati. A tale fine, il Ministero e' autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorita' giudiziaria, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravita' della violazione:
- a)alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b)alla diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate dalle autorita' competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico;
- c)alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorita' competenti.
Testo vigente dal 30 gennaio 2018
