Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere:
- a)introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- b)detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
- c)allevati o coltivati, anche in confinamento;
- d)trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
- e)venduti o immessi sul mercato;
- f)utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- g)posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- h)rilasciati nell'ambiente.
Testo vigente dal 30 gennaio 2018
