Art. 9 — Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.
Testo vigente dal 16 luglio 1999
