Sezione I – Piani di emergenza
- Art. 115 — Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati
- Art. 115-bis — Principi generali per gli interventi 1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali: a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento; b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento; c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata; d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose
- Art. 115-ter — Esposizioni potenziali
- Art. 115-quater — Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi
- Art. 115-quinquies — Attuazione degli interventi
- Art. 116 — Piano di emergenza esterna
- Art. 117 — Presupposti del piano di emergenza esterna
- Art. 118 — Predisposizione del piano di emergenza esterna
- Art. 119 — Approvazione del piano di emergenza esterna
- Art. 120 — Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna
- Art. 121 — Piano nazionale di emergenza
- Art. 122 — Attuazione del piano di emergenza esterna
- Art. 123 — Centro di elaborazione e valutazione dati
- Art. 124 — Aree portuali
- Art. 125 — Trasporto di materie radioattive
- Art. 126 — Esercitazioni
- Art. 126-bis — Interventi nelle esposizioni prolungate
- Art. 126-ter — Collaborazione con altri Stati
- Art. 126-quater — Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria