Art. 12 — Misure in materia di finanza pubblica

L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Testo vigente dal 23 marzo 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art12 · fonte del testo

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