Art. 41 — Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

[1]Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

[2]«Art. 53-quinquies.

[3]Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

[4]1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica:

  • a)per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
  • b)per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
  • c)per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
  • d)per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
  • e)per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
  • f)nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione. 2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione. 3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni. 4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art41 · fonte del testo