Art. 3 — Attività agrituristiche
Rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorche' svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalita' dell'ospitalita' agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. Possono essere addetti ad attivita' agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita' agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Testo vigente dal 15 giugno 2001
