Art. 17 — Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli

Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio e' assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attivita' di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalita' che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

Testo vigente dal 15 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art17 · fonte del testo

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