La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attivita' agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

  • a)concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennita' compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;
  • b)concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;
  • c)concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonche' per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12;
  • d)concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformita' alle norme della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonche' a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonche' gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Testo vigente dal 4 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;352~art1 · fonte del testo

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